In linea di massima, le cose da sapere sono ben poche, senza entrare nei dettagli della normativa. Se prenotiamo per una vacanza sulla base di un dépliant, di una foto, di descrizioni... insomma attraverso una pubblicità, unico modo d'altronde per poter valutare da lontano le caratteristiche di un posto, ed al nostro arrivo le condizioni del posto, e o la qualità del servizio offerti, non sono equivalenti a ciò che ci era stato anticipato al momento della prenotazione e del pagamento, abbiamo il pieno diritto di portare davanti ad un giudice i responsabili del nostro malcontento.

I motivi che hanno portato alla decisione sono diverse. In primo luogo, la vacanza rovinata: stress invece di relax, problemi invece di divertimento. Sono stati considerati dal giudice "danni esistenziali". In secondo luogo, il denaro speso, che a maggior ragione aumenta lo stress in quanto spesso risparmiato e messo da parte dallo stipendio lavorativo con sacrificio. Danno patrimoniale. In terzo luogo, l'occasione della vacanza: alcuni soggiorni hanno un valore unico in relazione al loro significato, vedi il viaggio di nozze, il ricongiungimento familiare...

Il caso nasce da una coppia di vacanzieri i quali, dopo aver pagato un pacchetto vacanze per un posto di mare e un albergo che da dépliant promettevano di essere belli, puliti e da totale relax, si sono rivelati altamente inquinati. Al ritorno dal loro sgradevole soggiorno hanno messo in moto il loro avvocato. Era il giugno del 2000 ed oggi a dieci anni di distanza, la legge dà loro ragione.

A tutti i vacanzieri delusi, spetta il dovere di dimostrare tramite apposita testimonianza e o prove, la realtà di ciò che lamentano. Questo ai nostri giorni non è davvero difficile, basta un cellulare. Essi devono portare al giudice l'evidenza dell'inganno, che dev'essere intenzionale e dipendente dal tour operator. Per essere più specifici e chiari, non possono lamentarsi di eventi fortuiti che nulla hanno a che vedere con gli organizzatori, cioè di provenienza terza e non prevedibili.

Agli organizzatori il difficile compito di dimostrare che non hanno colpa. I giudici di secondo grado avevano già spiegato che chiunque pubblicizzi posti e strutture vacanziere deve aver un modo per accertarsi delle condizioni del posto che propone, che è sì vero che non può essere considerato responsabile di tali condizioni ma deve esserne al corrente, ed è infatti diversa la posizione dell'organizzatore che abbia specificato in anticipo i possibili disagi che aspettano il vacanziere. Ciò costituisce infatti una valida attenuante alla sua posizione.

Non conviene addentrarsi nei meandri della giurisprudenza ed analizzare tutte le sfaccettature del caso. E' giusto pretendere un minimo di controllo da parte di chi ci propone una vacanza, specie considerando che quello costituisce il loro lavoro e che noi paghiamo il loro servizio. E' giusto disdegnarsi quanto di fronte ad una realtà ci si accorge di essere stati presi pesantemente in giro. Ciò che è più giusto ancora, è che le persone che fanno di questo inganno il loro business da ann, comincino finalmente a rendere conto a qualcuno! Bene, è arrivata la buona notizia, e un buon avvocato saprà senz'altro farci risarcire la nostra vacanza così sognata e rivelatasi disastrosa.